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Comune di Lanuvio

DL aprile: misure anti Covid-19 valide dal 7 al 30 aprile

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 1° aprile, il decreto-legge 44/2021 del 1° aprile, cd. Decreto Aprile per l’emergenza Covid-19.  Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e bianche. L’Italia è suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. In quella stessa sede si prenderanno decisioni per il ponte del 1 maggio.

Spostamenti: Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive nei piccoli Comuni può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.
Circolazione: In ogni Regione rimane il divieto di circolare già in vigore tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.
Visite a parenti ed amici: Gli incontri con gli amici sono vietati nelle regioni rosse. Per le zone arancioni
possibili visite private a parenti o ad amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Seconde case: Le seconde case si possono raggiungere anche in zona rossa, se proprietari o titolari di un contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio 2021. Eccezioni sono stabilite dalle normative regionali.
Bar e ristoranti: I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle 22, per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.
Scuole: Dal 7 aprile riaprono le scuole dagli asili nido alle prime medie anche nelle regioni in zona rossa. Divieto per le regioni di chiudere queste classi fino al 30 aprile. Per le zone arancioni, seconda e terza media in presenza. Le superiori sono fino al 75% in presenza ed il resto in Dad.
Negozi e centri commerciali: Sia in zona rossa che in zona arancione restano aperti gli alimentari, compresi
quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole, i meccanici e le ferramenta.
Assunzioni: Sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province.
Cinema e teatri: Slittata la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.
Sanzioni e tutele per i sanitari: Il decreto prevede lo spostamento ad altre mansioni per l’operatore sanitario che si rifiuta di vaccinarsi. In alcuni casi può scattare anche sanzione pecuniaria e sospensione graduale dal servizio. Per i medici previsto uno scudo penale. Il rinvio a giudizio solo per colpa grave dell’indagato.
Sport: Resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.
Parrucchieri ed estetisti: I servizi alla persona restano chiusi in fascia rossa, aperti in zona arancione.
Smart working: Resta la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile  “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza. 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Aggiornamenti precedenti

DPCM 2/03/2021

DPCM 14 gennaio 2021 – DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2 
Riepilogo delle nuove disposizioni in vigore dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021

DECRETO-LEGGE 5/01/2021, n. 1 
Il nuovo DL sancisce le norme di comportamento da seguire per il contrasto alla pandemia da Covid-19 fino al 15 gennaio, poi arriveranno nuove disposizioni fino al 31 gennaio, giorno di scadenza dell’attuale stato di emergenza che però potrà essere rinnovato per altri 6 mesi, fino al 31 luglio.

Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio
L’Italia entra in zona gialla ma con il divieto di spostarsi fra regioni, salvo i consueti casi previsti (lavoro, studio o motivi di necessità) mentre è sempre possibile far ritorno alla propria regione di residenza.
Liberi invece gli spostamenti all’interno delle regioni stesse, con bar e ristoranti aperti fino alle 18, con possibilità di asporto fino alle 22 e di delivery senza limiti di orario.
Negozi e centri commerciali aperti.
Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Sabato 9 e domenica 10 gennaio
Il Paese tornerà in zona arancione (e si prevede che sarà così per tutti i weekend di Gennaio), vietato quindi spostarsi tra regioni e Comuni, salvo anche in questo caso i consueti casi previsti.
Gli abitanti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti avranno altresì la possibilità di spostarsi entro 30km dal proprio centro di residenza.
Bar e ristoranti rimarranno aperti solo con possibilità di asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario.   Negozi aperti e centri commerciali chiusi.

Da lunedì 11 al venerdì 15 gennaio
Le misure dipenderanno dalla divisione in fasce di colore in base ad una prossima ordinanza del Ministero della Salute che al momento deve essere emanata. 
Nidi, primaria, superiori di primo grado in presenza
Scuole superiori di secondo grado in presenza al 50%

DECRETO LEGGE 18/12/2020, n. 172
Zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri (tranne il 21, 22 e 23 dicembre che sono in zona gialla). In vigore i divieti pesanti il 24, 25,26,27 dicembre – dal 31 dicembre al 3 gennaio –  il 5 e il 6 gennaio. Restano in arancione i giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. Tutti i chiarimenti del Governo sugli spostamenti autorizzati

Le regole per i «giorni rossi» e gli spostamenti consentiti –  Lista delle attività aperte
nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»:
i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne alimentari, farmacie, tabaccai, edicole);
bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise:
– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»;
-consentita l’attività motoria e sportiva individualmente.

Le regole per i giorni «arancioni» e gli spostamenti consentiti
nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto):
i negozi sono aperti;
bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).

Non ci si potrà spostare dal proprio comune, ma con una importante eccezione: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri.
Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.

Le regole che non cambiano
Il nuovo decreto legge lascia in vigore tutte le norme previste dal precedente decreto legge : «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.

DPCM Natale – in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
DPCM 03/12/2020      Allegati al DPCM      Autodichiarazione editabile      Infografica
-spostamenti: vietati tra Regioni diverse, anche per raggiungere seconde case dal 21 dicembre al 6 gennaio.
25, 26 dicembre e 1 gennaio vietati anche gli spostamenti tra comuni.
-coprifuoco: confermato dalle 22 alle 5. A capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino.
durante il coprifuoco ci si può spostare per esigenze lavorative e motivi di salute, come anche per «casi di necessità», come prestare attenzione alle persone non autosufficienti.
-permessi sempre gli spostamenti verso proprio domicilio, residenza e abitazione.
-rientri dall’estero: gli italiani che si troveranno all’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio, tornando dovranno effettuare quarantena obbligatoria. Anche i turisti stranieri nello stesso periodo dovranno osservare un periodo di quarantena obbligatoria di 10 giorni.
-gli impianti sciistici rimangono chiusi fino al 6 gennaio
-crociere sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio 
-dal 7 gennaio torna la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado
-bar e ristoranti; in zona gialla aperti a pranzo, anche il giorno di Natale ad esempio. In zona rossa e arancione aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto, mentre rimane sempre consentita la consegna a domicilio.
Forte raccomandazione di non ricevere a casa persone non conviventi
alberghi aperti ma ristoranti in essi chiusi dalle 18:00
-negozi: dal 4 dicembre al 6 gennaio aperti fino alle 21:00
centri commerciali chiusi nei festivi e nei weekend
-per sostenere attività commerciali parte il piano Italia cashless. Con l’Extra Cashback chi paga con carte avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti fatti entro 31 dicembre fino a 150 euro a persona, cumulabile. Per approfondire: Extra Cashback di Natale, come funziona e a chi spetta: rimborsi fino a 150 euro.

DPCM 03/11/2020    Infografica
Per le Regioni che si trovano nella terza fascia (fascia GIALLA) sono previste le misure annunciate per l’intero territorio, ossia:
-il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino,
-didattica a distanza al 100% in tutte le classi delle scuole superiori,
-didattica in presenza per asili, elementari, medie
-mascherina obbligatoria anche al banco alle elementari e medie,
-capienza massima al 50% sui mezzi di trasporto pubblici (metro, autobus, treni regionali),
-chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e nei giorni prefestivi e festivi,
-chiusi musei, mostre, sale bingo,
-stop alle crociere,
-concorsi pubblici sospesi, eccezioni fatta per quelli legati alla sanità,
-parchi e ville aperti, con l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro

Scuola: Viene istituito il 100% di didattica a distanza per le scuole superiori, mentre le attività di scuola per l’infanzia e scuola primaria continuano in presenza.   «Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla DDI didattica digitale integrata.       L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza».
Centri commerciali: Sia nei festivi che nei prefestivi i grandi negozi, individuati come “le medie e grandi strutture di vendita”, devono rimanere chiusi, insieme ai negozi presenti nei centri commerciali.
“Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.”
Bar e ristoranti: aperti nelle zona gialla
“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;    il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;     dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;      resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;     resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.”
Trasporti pubblici al 50% della capienza:     A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Musei chiusi “Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”.
Stop ai concorsi pubblici  «Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica».

DL 28/10/2020, n. 137  Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

DPCM 24/10/2020     Infografica
Chiusura alle 18 di tutto il comparto della ristorazione con possibilità di apertura la domenica
Chiusura per palestre e piscine
Raccomandazione riguardo al non spostarsi al di fuori del proprio Comune
Chiuse sale bingo e gioco
Chiusi i parchi divertimento
Chiusi cinema, teatri e discoteche
DAD alle scuole superiori al 75%
Vietate le feste
Stop alle competizioni sportive non agonistiche
Mascherine anche in casa tra non conviventi
No a cortei, sì a manifestazioni statiche
Stop a concorsi pubblici e privati
Stop a sagre e fiere

SCUOLA
«L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9».

BAR E RISTORANTI
Possibilità per tutto il comparto della ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) di apertura tutti i giorni dalle 5 alle 18 con servizio ai tavoli da massimo quattro persone. L’asporto e il servizio a domicilio è consentito fino a mezzanotte. Vietato consumare cibi e bevande nei locali e nelle vicinanze dopo le 18.
“Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”

FESTE, FIERE, CONGRESSI
Consentite le cerimonie religiose (matrimoni, battesimi, ecc..), vietate le feste che ne conseguono.
Stop alle sagre e alle fiere.

RACCOMANDAZIONI
Indossare la mascherina in casa tra non conviventi.
Evitare gli spostamenti in Comuni diversi dal proprio se non per motivi di lavoro o studio.
Non spostarsi dalla propria residenza o domicilio se non per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

PISCINE E PALESTRE
«Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

NEGOZI
«Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

CINEMA E TEATRI
«Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto».

DPCM 18/10/2020
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

La mascherina all’Aperto e in casa con non conviventi
Mentre la mascherina all’aperto è ritornata ad essere d’uso quotidiano, la novità sarà un importante invito all’utilizzo della mascherina nelle abitazioni in caso di presenza di persone non conviventi. La norma non è vincolante, ma una forte raccomandazione.   Indossare la mascherina quando si è in presenza di persone estranee al nucleo famigliare convivente, anche nella propria abitazione, è una delle buone norme comportamentali dall’inizio della pandemia.    Restando esclusi dai detti obblighi:
-i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
-i bambini di età inferiore ai sei anni;
-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Stop a sport amatoriali di contatto
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.  Sospese le partite di calcetto con gli amici, insieme agli sport che prevedono contatto come ad esempio basket: l’obiettivo anche qui è quello di evitare che ci siano nuovi casi tra sportivi amatoriali che non essendo soggetti a costante controllo, potrebbe diventare veicolo di contagio se entrati in contatti con persone positive, tra famigliari o conoscenti.    Il divieto è per gli sport amatoriali quindi, ma non dilettantistici.
Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Sospese le gite scolastiche
Il DPCM prevede la sospensione di ogni attività didattica fuori sede, gemellaggi tra scuole e gite scolastiche anche di un solo giorno.    Proseguono invece regolarmente le lezioni scolastiche, con regole da rispettare come da precedente decreto.

No alla formazione a distanza per le scuole superiori
Scongiurata per ora la formazione a distanza per le scuole superiori: sarà eventualmente valutata in un secondo tempo.
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Matrimoni si ma con un massimo di 30 invitati
Il nuovo Dpcm prevede nuove limitazioni per le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose: potranno partecipare un massimo di 30 persone.  Va da sé che durante la cerimonia, bisognerà comunque rispettare tutte le regole, dalla distanza all’obbligo della mascherina.

Ristorazione, somministrazione cibi e bevande
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Aumentano gli spettatori allo stadio: si passa al 15% ma sempre entro le 1000 persone
Fino ad oggi il massimo di spettatori consentiti durante una manifestazione sportiva era di 1000 persone. Con il nuovo Dpcm questo numero non cambia, ma sarà comunque consentito di arrivare al 15% della capienza totale che non dovrà comunque superare le 1000 unità. Questo significa che un palazzetto che può contenere un massimo di 5000 persona, sarà permessa una capienza di massimo 500 tifosi: mentre per uno stadio con una capienza da 50.000 spettatori, i tifosi presenti saranno massimo 1000.

Capienza cinema e teatro: non cambiano le regole
Il nuovo Dpcm non cambia le regole del numero di spettatori consentiti per cinema, spettacoli e teatri. Per spettacoli al chiuso il numero massimo di presenza sarà di 200 persone, che aumenta a 1000 in caso di spettacoli all’aperto.   Le Regioni possono anche proporre un incremento del numero di partecipanti, a condizioni che i luoghi lo permettano.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Feste private da annullare
Sull’argomento feste private, che tanto ha agitato gli animi e le polemiche sui social, vengono indicate delle “forti raccomandazioni”, non solo per quelle in luoghi pubblici ma anche in private abitazioni, indicando in sei il numero massimo di partecipanti, da svolgersi sempre e comunque secondo le regole anti-Covid.   Quindi in sostanza, nessuna festa in luogo pubblico mentre per quelle in private abitazioni si raccomanda un numero massimo di sei partecipanti, considerando che sono da tenere proprio se strettamente necessario.

Non cambiano le regole per le celebrazioni liturgiche
Se per i matrimoni la stretta è pensata a proposito del numero di partecipanti, stesso discorso va fatto per i battesimi, dove la stretta è comunque sulla celebrazione liturgica e non su eventuali banchetti e festeggiamenti, in quanto non consentiti.     Numero massimo di partecipanti ristretto a 30 anche per i funerali.     Non cambiano invece le regole per le celebrazioni liturgiche: le messe proseguiranno regolarmente.

Non è previsto un secondo lockdown, ma potrebbero essere messe in atto delle chiusure per eventuali zone rosse ben circoscritte. Ma non una chiusura a livello nazionale.

Ovviamente saranno valide tutte le regole di distanziamento e misurazione della temperatura in ingresso ai luoghi chiusi, come fino ad ora stabilito.

Le Regioni potranno solo inasprire le disposizioni statali
Un’altra novità di rilievo riguarda il rapporto Stato-Regioni per quel che riguarda le misure restrittive. Nel decreto infatti si dispone che i governatori regionali potranno in autonomia introdurre solo disposizioni più restrittive rispetto alle misure di contenimento decise dal Governo. Se vorranno allargare, invece, occorrerà ottenere il parere conforme del Comitato tecnico scientifico (CTS).

App Immuni
Infine, il DL introduce anche norme volte a garantire la continuità del sistema di allerta realizzato attraverso la app Immuni che consente il tracciamento delle persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19. Nello specifico:
-si consente l’integrazione della app Immuni con le piattaforme analoghe utilizzate da altri paesi UE;
-l’utilizzo di Immuni il relativo trattamento dei dati personali slittano al 31 dicembre 2021.
Le multe
Ricordiamo, infine, che al momento vanno da 400 euro a 1000 euro le multe per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti contagio. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5.000 euro.

D.P.C.M. 7 settembre 2020
Obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Capienza limite all’80% dei posti a sedere e in piedi sui mezzi pubblici . Gli scuolabus possono tuttavia viaggiare a capienza massima nel caso in cui “la permanenza degli alunni nel mezzo” non sia “superiore ai 15 minuti”.

Ordinanza del Ministro della Salute
È fatto obbligo dalle 18 alle 06 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale

D.P.C.M. 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le linee guida, i protocolli, le schede tecniche, gli indirizzi operativi.

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza.

D.P.C.M. 14 LUGLIO 2020  –  Allegati al DPC M Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.
Le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.

D.P.C.M. 11 giugno 2020
– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative nel rispetto delle linee guida;
– consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza;
– consentite dal 12 giugno gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI;
– consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
– consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto dal 25 giugno 2020 nel rispetto delle linee guida;
– consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;
– consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle linee guida regionali;
– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere pre assegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida;
– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli con le rispettive confessioni;
– il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che garantiscano fruizione contingentata tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
– le attività di centri benessere, di centri termali sono consentite nel rispetto delle linee guida;
– è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
– l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
– le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le linee guida;
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio;
– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;
– le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida;
– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni;
– tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute al rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020;
– le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;
– restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le Regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

D.P.C.M. 17 maggio 2020   Allegati al DPCM
Dal 18 maggio il modulo di autocertificazione servirà solo per chi si sposta fuori regione. Cosa è permesso fare e cosa resta proibito.
Bar e ristoranti: Sì alla serata con amici, no alle tavolate. Vietati gli aperitivi con il servizio a buffet.
Centri sportivi: Tennis solo in singolo e niente calcetto. In piscina ci sarà una capienza massima.
Negozi e parrucchieri: Mascherina e guanti nei camerini. Ipermercati con entrate scaglionate.
Intrattenimento: Teatri e concerti ma per 200 persone. E al cinema addio ai popcorn.
18 maggio Ripartono bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetiste e una parte di attività sportive
25 maggio Le palestre e le piscine, sia al chiuso che all’aperto, dovranno osservare misure che chiedono una riorganizzazione
3 giugno Diventano liberi tutti gli spostamenti, sia in Italia che per chi arriva dall’estero, senza giustificazioni e quarantene
15 giugno Ripartono cinema e teatri con gli opportuni distanziamenti e aprono i centri estivi per i bambini

D.P.C.M. 26 APRILE 2020
Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, fissati ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche. 
Le presenti misure hanno validità fino al 17 maggio
SPOSTAMENTI– Possibilità di spostarsi per andare a trovare i parenti (sempre mantenendo le misure di sicurezza)– Possibilità di rientro presso la propria abitazione, domicilio, residenza. Vale per coloro che sono rimasti bloccati nelle città dove studiano o lavorano dopo il lockdown– Possibilità di spostarsi all’interno della propria regione.– Rimane in vigore l’autocertificazione per i motivi già presenti, viene aggiunta la possibilità di visite ai congiunti.
ATTIVITÀ’ MOTORIA – Riaperti i parchi pubblici– Consentita l’attività motoria individuale o comunque a distanza di un metro ad eccezione dei conviventi.– Consentita l’attività motoria con figli minori, persone non autosufficenti 
BAR E RISTORANTI– Consentita l’attività di asporto.
TRASPORTO PUBBLICO– Numero massimo di passeggeri sui mezzi pubblici– Posti a sedere marcati da appositi segnali– Aumento delle corse nelle ore di punta– Mascherine obbligatorie
CELEBRAZIONI RELIGIOSE– Consentiti i funerali ma solo con la presenza di massimo 15 persone
BARBIERI, ESTETISTI, PARRUCCHIERI– Aperture previste dal 1 Giugno
COMMERCIO AL DETTAGLIO– Le attività di commercio al dettaglio riapriranno non prima del 18 maggio
ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE– Riaprono il 27 aprile le imprese manifatturiere la cui attività si rivolge prettamente all’export; I cantieri per scuola, carceri, dissesto ed edilizia residenziale pubblica.
SCUOLA– L’attività scolastica riprenderà a settembre– Confermati ulteriori aiuti alle famiglie quali congedo straordinario e bonus baby sitter.

D.P.C.M. 10 APRILE 2020
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020.
Tutte le disposizioni, le restrizioni, gli obblighi, attualmente in vigore, producono  effetto  dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020

D.P.C.M. 1 aprile 2020 (non più in vigore dal 14 aprile 2020)
L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (non più in vigore dal 14 aprile 2020)
A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 (non più in vigore dal 14 aprile 2020)
Sospensione di tutte le attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell’Allegato 1.
Divieto per le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in altri comuni.

D.P.C.M. 11 marzo 2020 (non più in vigore dal 14 aprile 2020)
Disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, a eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l’entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai decreti dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020.

D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M. 9 marzo 2020 (non più in vigore dal 14 aprile 2020)
Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, a seguito del quale hanno cessato di produrre effetti i decreti del 1 e del 4 marzo 2020, ha previsto la creazione di un’area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell’Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
Stop anche ai funerali.
Nell’ambito di tale area è stata prevista l’applicazione di misure rafforzate di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. Il decreto ha anche previsto la rideterminazione delle misure di contrasto dell’epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.
Scuole chiuse fino al 3 aprile in tutta Italia.
Il decreto dell’8 marzo rimane un provvedimento di riferimento in relazione all’attuale situazione italiana. A seguito del D.P.C.M. 9 marzo 2020, infatti, tutta l’Italia è diventata “zona rossa” ed a tutto il territorio nazionale sono state estese le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (tra cui divieto di spostamento e sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché Università e AFAM).
È stato previsto, inoltre, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Introdotto il modulo per gli spostamenti.

D.P.C.M. 4 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, hanno annunciato la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio epidemico.

D.P.C.M. 1 marzo 2020
Sempre in attuazione del D.L. 6/2020, il Presidente Conte ha adottato un decreto volto a recepire e prorogare alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a introdurne ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. Il testo ha distinto le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento, in primis quelle applicabili ai Comuni c.d. della “zona rossa”, a seguire le altre applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona e poi sul tutto il territorio nazionale.
Con l’entrata in vigore di questo D.P.C.M., è cessata la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del D.L. 6/2020.

D.P.C.M. 25 febbraio 2020
Ha introdotto misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

D.P.C.M. 23 febbraio 2020
Provvedimento di attuazione rivolto ai Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il 24 febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha poi firmato il decreto ministeriale che è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.

Il decreto legge n. 6/2020
Il 23 febbraio 2020, a seguito dei primi focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 6/2020, poi convertito in legge dalla L. n. 13/2020. Il testo ha previsto che, nei comuni o nelle aree nei quali era risultata positiva almeno una persona per la quale non era nota la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi fosse un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti fossero tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure erano incluse, venivano previste, ad esempio: il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi, riunioni in luogo pubblico o privato, servizi educativi, scuole e viaggi di istruzione, apertura dei musei, procedure concorsuali e molte altre.

Il summenzionato decreto ha dato il via libera anche all’adozione di tutti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per attuare misure di contenimento in caso di interventi riguardanti più regioni.