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Comune di Lanuvio

FAQ e tabella delle attività consentite

DL 7 gennaio 2022 n 1.

Obbligo vaccinale per tutti gli over 50.
L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Esenzione o differimento dell’obbligo solo in casi particolari
Il Dl approvato dal Consiglio dei ministri prevede l’esenzione (o il differimento) dall’obbligo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l’obbligo è solo rinviato: secondo il testo «l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante – determina il differimento della vaccinazione».

Dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super pass
Sempre l’articolo 1 dispone un’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. In pratica, a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

A over 50 senza Super pass no stipendio ma resta posto
I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del certificato verde. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Accesso a banche e negozi
Il Dl varato dal Consiglio dei ministri regola, all’articolo 2, l’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione. In sintesi, fino al 31 marzo 2022 per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere ma anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” basterà essere in possesso del Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. 
L’obbligo di Green pass per accedere ai servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal 1° febbraio, previa adozione di un Dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo.

Tutte imprese potranno sostituire lavoratori sospesi
In base all’articolo 3 del Dl, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. Il provvedimento estende infatti la misura inizialmente prevista per le Pmi fino a 15 dipendenti. La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

Medie-Superiori: con 3 positivi in classe, Dad solo per non vaccinati
L’articolo 4 del Dl disciplina la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, didattico e formativo. In sintesi, questa la casistica in base al tipo di scuola e al numero dei contagi accertati:

Asili nido (scuole dell’infanzia)
In presenza di un caso di positività nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.

Scuole elementari (scuole primarie)
– in presenza di un solo caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (testing di verifica) da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni.
– In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la Dad per la durata di dieci giorni.

Scuole Medie e Superiori (scuole secondarie di I e II grado)
– Fino a due casi di positività in classe: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
– Con tre casi di positività in classe: per i non vaccinati o non abbiano completato il ciclo o guariti da almeno 120 giorni: Dad per 10 giorni. Per gli studenti guariti dal Covid o che abbiano completato il ciclo vaccinale: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2.
– Con almeno quattro casi di positività in classe: Dad per la durata di dieci giorni.

Test anti-Covid gratis agli studenti in autosorveglianza
L’articolo 5 del Dl contiene alcune misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid tra gli studenti. In particolare, il Commissario per l’Emergenza Coronavirus potrà contare su uno stanziamento da 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio 2022 per una campagna di test rapidi gratuiti destinata al tracciamento dei contagi Covid tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza.

On line la tabella aggiornata al 11/01/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

Inoltre, è possibile consultare le FAQ sull’utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale.