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Comune di Lanuvio

Covid: le nuove regole dal 1 maggio 2022

Ordinanza del Ministero dellal Salute

 

Dal 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, si applicano le misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale;
ordinanza:
Art. 1
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022

Accesso al luogo di lavoro per:
– personale sanitario;
– operatori d’interesse sanitario;
– personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
– lavoratori impiegati in strutture residenziali e socioassistenziali
Consentito con:
– green pass “rafforzato”
Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice Consentito con:
– ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
oppure
– guarigione e tampone negativo
oppure
– richiamo vaccinale (terza dose).
N.B.: i direttori sanitari possono adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico