MENU

Comune di Lanuvio

D.L. 172  del 26/11/2021“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

Estensione dell’obbligo vaccinale, istituzione del green pass rafforzato e rinforzo del sistema dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Dal 27/11/2021 è in vigore il D.L. 172 del 26/11/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Con la suddetta norma il Governo è intervenuto in materia di estensione dell’obbligo vaccinale, istituzione dell’obbligo del green pass rafforzato e rinforzo del sistema dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione, al fine di contenere l’epidemia da Covid-19 e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Si segnalano le principali novità introdotte dal nuovo Decreto Legge:

inclusione, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale anti COVID-19 primario (c.d. dose booster) nell’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dal DL n. 44/2021 per alcune categorie di lavoratori: esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (art.4), lavoratori di strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4-bis);

estensione della vaccinazione obbligatoria a ulteriori categorie di soggetti a decorrere dal 15 dicembre 2021, in particolare al personale amministrativo della sanità e della scuola, del comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco), oltre che alla polizia locale e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nei casi in cui non venga dimostrata la vaccinazione, i responsabili dei vari settori coinvolti invitano i soggetti interessati a provvedere entro venti giorni. Accertata la mancata vaccinazione, è prevista la sospensione dal diritto di svolgere l’attività; durante l’intero periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;

riduzione della durata di validità del green pass da 12 a 9 mesi;

istituzione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19 (c.d. green pass rafforzato o Super green pass), rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite;

MISURE SEMPLIFICATIVE PER IL CONTROLLO DEI GREEN PASS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI

Si pone l’attenzione sulla portata di altra previsione normativa in merito alla possibilità di semplificare i controlli della Certificazione verde COVID-19 da parte dei Datori di Lavoro (il nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies e dell’art. 9 septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021, introdotto dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 127/2021) che “al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

PRIME INDICAZIONI SULLA VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE

Viene, innanzitutto, stabilito che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per le quali viene introdotto l’obbligo.

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica anche alle seguenti categorie:

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; Sono quindi ricompresi anche i lavoratori del settore amministrativo nella sanità e delle RSA
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture citate in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell’obbligo.

 Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite, i responsabili invitano l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale In caso di mancata presentazione della documentazione, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

SANZIONI PER INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

Lo svolgimento dell’attività lavorativa o professionale in violazione dell’obbligo vaccinale è punito anche con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Ai sensi dell’art. 4-ter, comma 2, della norma all’attenzione, “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale … assicurano il rispetto dell’obbligo”. Tale aspetto è particolarmente rilevante riguardo la individuazione puntuale dei dipendenti ricadenti nell’obbligo e di quelli per i quali vi è, allo stato attuale delle norme, l’insussistenza dell’obbligo.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art. 4-ter, a partire dal 15 dicembre 2021, i responsabili delle strutture devono verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti acquisendo le informazioni necessarie.

Per quanto sopra, dal giorno 15 dicembre 2021 tutto il personale, sempre che non rientri nelle categorie escluse, dovrà produrre al proprio Datore di Lavoro la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Per effettuare tali verifiche è possibile installare la app del Ministero della Salute denominata “Verifica C19”. La nuova versione presenta un’unica modifica: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare. Se si indica la “verifica base”, la app riconoscerà tutti i green pass, quelli ottenuti con il vaccino, la guarigione o con l’esito negativo di un tampone. Se invece si seleziona la “verifica rafforzata” il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti legati al green pass rafforzato.

Basterà anche una dose sola per ottenere il Green Pass: la piattaforma nazionale DGC lo renderà disponibile dopo 12 giorni dalla somministrazione, e sarà valido “dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose”.

In mancanza, nei confronti del personale sarà rivolto l’invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, ovvero la richiesta di produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.

La procedura è indicata all’art. 4-ter comma 3 e, in questo contesto, si rileva che per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Anche in questo caso, in attesa di modalità di acquisizione delle suddette informazioni attraverso sistemi informativi automatizzati, si ritiene in prima applicazione della norma di dover acquisire il dato essenziale per la verifica, ovvero la sussistenza del certificato vaccinale e della sua scadenza, senza per il momento trattenere copia della documentazione ma solo registrare l’avvenuto adempimento (Matricola, Nome, Cognome, scadenza del certificato vaccinale). In tale analisi potrebbe essere necessario valutare anche ulteriori elementi quali:

la data di effettuazione della vaccinazione;
l’attestazione della eventuale omissione o differimento della vaccinazione per motivi di salute attestate dal medico di medicina generale (in osservanza alle norme sulla esenzione alla vaccinazione indicate nelle Circolari del Ministero della Salute);
la presentazione della prenotazione alla vaccinazione, che deve comunque essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
Durante i 5 giorni dall’invito e dei successivi 20 per adempiere all’obbligo vaccinale, il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la sola certificazione verde COVID-19 (Base), ricordando che la mancata osservanza agli obblighi di esibizione della certificazione comporta che il dipendente sia posto in assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 9 quinquies comma 6 del D.L. 52/2021.

Le sanzioni che riguardano il super green pass non divergono da quelle applicate fino a oggi a coloro che non rispettano norme e restrizioni anti Covid.

Nel dettaglio:

per chi è senza green pass rafforzato, ma accede comunque alle attività a lui vietate è prevista una multa che va dai 400,00€ ai 1.000,00€;
dai 400,00€ ai 1.000,00€, per coloro che in zona arancione non rispetteranno le limitazioni per loro previste;
per le attività che non controllano il super green pass, con il rischio che quindi possano accedervi anche coloro che ne sono sprovvisti, la sanzione va sempre dai 400,00€ ai 1.000,00€. Si ricorda, però, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria: dopo la recidiva di tre multe, c’è il rischio di chiudere l’attività per 10 giorni.