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Comune di Lanuvio

Green Pass: le FAQ governative aggiornate

Sono state aggiornate all’11 agosto 2021 le FAQ sulla “certificazione verde Covid-19 – Green pass“, facenti parte della sezione ‘risposte frequenti’ in materia di emergenza sanitaria in vigenza del DL 52/2021.

Vediamo, divise per aree, le indicazioni principali ‘tratte’ dalle nuove FAQ.

Bambini
i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
la certificazione non è richiesta per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione;
in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Sagre e fiere locali
per l’accesso è obbligatorio il green pass;
nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Eventi all’aperto senza spazi delimitati
L’obbligo del green pass è per luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).

L’obbligo non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.

Green pass e documenti di identità: le precisazioni del Garante Privacy per i bar/ristoranti

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

Su questo secondo punto il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’art.13 del DPCM 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire, come peraltro chiarito anche dal Ministero dell’Interno nella circolare del 10 agosto 2021.

Nello specifico:
-tra le garanzie previste dal DPCM sopracitato è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13 comma 5);
-entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis comma 4 secondo periodo del DL 52/2021 e 13 comma 4 del citato DPCM, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, comma 2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.