A chi è rivolto
Ai futuri sposi
Descrizione
I matrimoni civili possono essere celebrati dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni.
Le sedi di proprietà del Comune per la celebrazione del matrimonio civile sono:
- La Casa Comunale (Aula del consiglio al I° Piano)
- Salone delle Colonne presso Villa Sforza Cesarini
- Esterno del Parco di Villa Sforza Cesarini
Come fare
Eseguite le pubblicazioni sarà rilasciato il certificato (da presentare alla parrocchia in caso di matrimonio concordatario o al ministro di culto in caso di matrimonio non cattolico), e dal 4° giorno successivo alle pubblicazioni, i futuri sposi hanno a disposizione 180 giorni per contrarre matrimonio secondo il rito prescelto. Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete. Ci si può sposare anche in un Comune diverso da quello in cui si risiede esprimendo tale volontà all’Ufficiale dello Stato Civile per iscritto e indicando il Comune dove si intende contrarre matrimonio ed i motivi di tale scelta.
Cosa serve
-Il certificato rilasciato dopo le pubblicazioni
Cosa si ottiene
Celebrare il matrimonio nelle sedi descritte
Tempi e scadenze
Giorni di celebrazione
Tempi per contrarre matrimonio
Quanto costa
Celebrazione nella Sala del Consiglio Comunale:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, di pomeriggio nella fascia oraria 15.00 – 17.30
Tariffa da pagare:
Residenti: € 100
Non Residenti: € 250
Celebrazione presso Villa Sforza Cesarini (Esterno e interno):
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, di pomeriggio nella fascia oraria 15.00 – 17.30
Tariffa da pagare:
Residenti: € 250
Non residenti: € 400
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Palazzo comunale, Via Roma 20, 00075
Procedure collegate all'esito
Regime patrimoniale
Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
-
all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
-
al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni-Accesso servizi_0.pdf
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Contatti
Unità organizzativa responsabile
Ufficio anagrafe ed elettorale
Ufficio