Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
Si rende noto:
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
- Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli, disponibili gratuitamente presso l’ufficio comunale ed in allegato, sottoscritta e fatta pervenire al protocollo di questo Ente. In alternativa può essere firmata digitalmente ed inviata via PEC all'indirizzo segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it.