Attestazione di regolare soggiorno cittadini UE

  • Servizio attivo
Richiedere l’attestazione di regolare soggiorno (cittadini UE residenti in Italia per oltre 3 mesi e meno di 5 anni)

A chi è rivolto

Secondo l’art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell’Unione può ottenere l’attestato di regolare soggiorno se:

  • e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;

  • dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un'onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;

  • e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l’attestato di iscrizione all’istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;

  • e’ familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 3 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

Come fare

Per il rilascio dell’attestato di regolare soggiorno occorre prenotare un appuntamento e presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe.

Cosa serve

  • Passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;

  • Eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;

  • Se non in possesso dell’attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell’Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all’INPS o al Centro per l’Impiego o le ultime buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia, oppure l’iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;
  • Se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
  • Il cittadino dell’Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la Dichiarazione di residenza e, al contempo, può chiedere l’attestato di regolare soggiorno.

Cosa si ottiene

Attestazione di regolare soggiorno

Tempi e scadenze

I tempi per il servizio sono

Tempi per il rilascio

L’attestazione viene rilasciata contestualmente alla domanda laddove il cittadino UE venga fornito di tutta la documentazione idonea.

Quanto costa

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull’attestazione.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Via Roma 20, 00075
Prenota appuntamento

Casi particolari

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

    Procedure collegate all'esito

    Se ha ottenuto l’attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell’Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:

    • e’ temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
    • e’  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un’attivita’ lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed e’ iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa;
    • e’ in  stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e’ trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e’ iscritto presso  il  Centro  per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento  di  attivita’  lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualita’ di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
    • segue un corso di formazione professionale

    Documenti

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Unità organizzativa responsabile


    Codice dell'ente erogatore

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    Ultimo aggiornamento: 28/10/2024, 12:06

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