A chi è rivolto
Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria. Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell’Unione.
Come fare
Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente occorre prenotare un appuntamento e presentare domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.
Cosa serve
- Modulo di domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.
- Due marche da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE
Tempi e scadenze
Tempi per il rilascio
Quanto costa
Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull’attestazione.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Palazzo comunale, Via Roma 20, 00075
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi
D.Lgs. 6.2.2007, n. 30
Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18.7.2007
Casi particolari
Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.
Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni-Accesso servizi_0.pdf
(Formato PDF, 0.10 MB)
Formato PDF (0.10 MB)
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Ufficio anagrafe ed elettorale
Ufficio