Attestazione di soggiorno PERMANENTE cittadini UE

  • Servizio attivo
Richiedere l’attestazione di soggiorno permanente (cittadini UE residenti in Italia da oltre 5 anni)

A chi è rivolto

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria. Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell’Unione.

Come fare

Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente occorre prenotare un appuntamento e presentare domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.

Cosa serve

  • Modulo di domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.
  • Due marche da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE

Tempi e scadenze

I tempi per il servizio sono

Tempi per il rilascio

L’attestazione viene rilasciata contestualmente alla domanda laddove il cittadino UE venga fornito di tutta la documentazione idonea.

Quanto costa

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull’attestazione.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Via Roma 20, 00075
Prenota appuntamento

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.Lgs. 6.2.2007, n. 30

Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18.7.2007

Casi particolari

Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure  per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.

Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anniperde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile


Codice dell'ente erogatore

c_c767

Ultimo aggiornamento: 28/10/2024, 12:11

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