L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di:
- figli minori
- figli, anche maggiorenni, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,
saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Con l’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale,
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
– attribuzione assegno periodico
– la sua revoca
– la sua revisione quantitativa.
NON potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
– la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
– la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.