A chi è rivolto
L’imposta disciplinata dall’art 1 commi 738 -783 della L. 27 dicembre 2019 n.160 è dovuta da chiunque possieda immobili (fabbricati e terreni fabbricabili).
L’imposta non è dovuta per l’abitazione principale o assimilata (salvo che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e per unità pertinenziali (cat. C2, C6 e C7) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria.
Con deliberazione n. 16 del 15/02/2021 la Giunta Comunale ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, confermando i criteri generali contenuti nel metodo di calcolo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 66 del 08/04/2008.
Descrizione
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito la nuova Imposta municipale propria, in sostituzione dell’imposta Municipale propria (Imu) e della Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) istituite con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, in vigore dal 01/01/2020, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020.
Come fare
Il versamento avviene in due rate semestrali:
– Acconto 16 giugno: prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
– Saldo 16 dicembre: rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre.
Nel caso in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
Per l’anno di imposta corrente il Consiglio comunale ha approvato il prospetto delle aliquote con Deliberazione n. 7 del 27/02/2026 e pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Esenzioni IMU previste dalla Legge
- Gli enti non commerciali (ENC) e del Terzo Settore (ETS) godono dell'esenzione IMU sugli immobili posseduti e utilizzati per attività istituzionali non commerciali (sanitarie, didattiche, religiose, assistenziali, etc.), secondo l'art. 1 co. 759 della L. 160/2019 e il Codice del Terzo Settore. L'esenzione richiede requisiti di non-commercialità (DM 200/2012) e il Modello di dichiarazione IMU-ENC telematica.
- il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di Polizia a ordinamento sia militare che civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per gli appartenenti alla carriera prefettizia, è prevista l’esenzione dall’ IMU ha diritto all’esenzione per gli immobili da esso posseduti qualora per ragioni di servizio non abbia ne la residenza anagrafica ne la dimora abituale nell’immobile. Tale beneficio può essere riconosciuto per un solo immobile, accatastato (o accatastabile) come unica unità immobiliare, a condizione che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e non sia concesso in locazione e che il contribuente non stia già beneficiando dell’esenzione IMU su un diverso immobile. Per beneficiare dell’esenzione, è obbligatorio presentare la Dichiarazione IMU al Comune, per comunicare la variazione, ovvero, il cambio di destinazione d’uso (da locato a non locato) rientrante nell’esenzione ai sensi dell’art 1 comma 741 L.160/2019
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019
- i fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione. ( c.d. “beni merce” delle imprese di costruzioni) Con D.M. 24 aprile 2024, è stato approvato il nuovo Modello di dichiarazione IMU (e relative Istruzioni), utilizzabile anche ai fini dell’esclusione dall’IMU per i “beni merce” delle imprese operanti nel settore delle costruzioni. Modello di dichiarazione IMU-TASI-ENC
La dichiarazione IMU deve essere presentata o trasmessa telematicamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
Riduzioni IMU previste dalla legge
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi de comma 754 per le abitazioni diverse da quella principale è ridotta al 75%. Pertanto, i contratti stipulati in base alla norma citata rientrano nel beneficio della riduzione IMU.( articolo 1, comma 760 L.160/2019)
- per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 1, comma 747, lett. a), L. n. 160 del 2019) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 1, comma 747, lett. b) L n. 160 del 2019)e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
- per le abitazioni concesse in comodato (art. 1, comma 747, lett. c),L n. 160 del 2019)
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato oltre ad altro immobile adibito ad abitazione principale;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Per le suddette riduzioni è necessario presentare la dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per i quali si chiedono i benefici.
Agevolazioni IMU per il sostegno ed il rilancio del centro storico cittadino previste dal Comune
Aliquota agevolata IMU per immobili accatastati in categoria C1 o C3, locati a soggetti che esercitano attività di impresa, a condizione che il possessore RIDUCA IL CANONE DI LOCAZIONE IN ESSERE, come di seguito indicato:
I. Riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: aliquota IMU da applicare per l’anno 2025 pari a 0,00 %
II. Riduzione del canone di locazione del 30%: aliquota IMU da applicare per l’anno 2025 pari a 2 %;
III. Riduzione del canone di locazione del 20%: aliquota IMU da applicare per l’anno 2025 pari a 4 %;
IV. Riduzione del canone di locazione del 10%: aliquota IMU da applicare per l’anno 2025 pari a 6 %;
Aliquota IMU 2025 pari allo 0,00 % al possessore di immobili in categoria C1, C3 o A10, che stipulerà o avrà stipulato nel corso precedente un CONTRATTO DI LOCAZIONE finalizzato all’apertura di un’attività imprenditoriale nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi alla persona o al cittadino, dei servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, nonché il commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi di vicinato”) e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; Sono incluse anche le nuove sedi di attività già avviate.
Aliquota IMU pari all’8%, per gli immobili di categoria C1 o C3 che costituiscono sede operativa di attività economiche per cui il soggetto giuridico che svolge l’attività corrisponde con il possessore dell’immobile. L’attività dovrà rientrare nelle categorie di artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi” di vicinato”) e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
La modulistica per richiedere le agevolazioni è scaricabile dai link in fondo alla pagina.
Informazioni più dettagliate sono reperibili nella Deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2026
Informazioni più dettagliate sono reperibili nella Deliberazione di C.C. n. 3 del 26/02/2024 con la quale le agevolazioni sono state confermate anche per il 2024.
Per usufruire delle agevolazioni, il contribuente dovrà presentare dichiarazione IMU comprovante il possesso dei requisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per i quali si chiedono i benefici.
Per conoscere la rendita catastale occorre munirsi di Codice Fiscale, foglio e particella (verificabili sull’atto di acquisto) relativi ai propri immobili e accedere al sito dell’Agenzia del Territorio:
Agenzia del Territorio – Calcolo Rendita Catastale
Acquisita la rendita catastale dell’immobile è possibile calcolare l’importo dell’IMU per il Comune di Lanuvio e stampare il modello F24 per il relativo pagamento.
Il codice catastale del Comune di Lanuvio è C767.
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
3939 : Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
Cosa serve
Le informazioni presenti servono a liquidare correttamente il tributo. La modulistica a fondo pagine aiuta ad assolvere gli obblighi del contribuente
Cosa si ottiene
Pagando correttamente e tempestivamente si evita l’emissione degli avvisi di accertamento da parte del Comune gravati di sanzioni ed interessi
Tempi e scadenze
Acconto 16 giugno
prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
Saldo 16 dicembre
Rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre.
Quanto costa
Per determinare l’importo da versare attraverso il modello F24 è necessario effettuare il calcolo dell’IMU seguendo una serie di passaggi che coinvolgono i seguenti parametri:
- valore della rendita catastale dell’immobile: si tratta di un valore determinato dall’Agenzia delle Entrate -Territorio che rappresenta un reddito teorico che potrebbe essere generato dall’immobile in base alle sue caratteristiche e destinazioni d’uso
- coefficiente catastale: viene stabilito dai comuni e può variare in base alla categoria catastale dell’immobile e delle decisioni delle amministrazioni locali.
Una volta ottenute queste informazioni, la formula per il calcolo dell’IMU è la seguente:
• Rendita catastale + 5% x coefficiente catastale.
In caso di mancato pagamento entro i termini previsti potrà essere possibile pagare avvalendosi dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO FINO AL MOMENTO IN CUI NON VIENE EMESSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ai sensi dell’art 13 del D.Lgs.472/1997 beneficiando di sanzioni e interessi moratori ridotti
Ravvedimento Sprint:
- applicabile entro 14 giorni dalla scadenza;
- con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta;
- più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Breve:
- applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa dell’1,5% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Medio:
- applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa del 1,67% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Lungo:
- applicabile dopo il 90° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa del 3,75% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Cliccando sul link sottostante è possibile calcolare direttamente il ravvedimento:
Constata l’inadempienza il Comune emetterà avviso di accertamento gravato di sanzioni ed interessi e successivamente trasmetterà gli atti all’Agente della Riscossione Nazionale per la riscossione coattiva ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento per la Disciplina delle Entrate del Comune di Lanuvio
(Delibera C.C n.36 del 3/10/2024).
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Sede dell'ufficio tributi, Via Sforza Cesarini, 24 - 1° Piano dell'edificio, 00075
Documenti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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