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Comune di Lanuvio

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Che cos’è

Il canone sostituisce: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera sulla produzione dei rifiuti, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n .285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Presupposto del canone
Il presupposto del canone è rappresentato da:
a) occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

c) L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il canone è dovuto al Comune di Lanuvio dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.

4. Il pagamento del canone per le occupazioni realizzate dal condominio è richiesto e versato a cura dell’amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell’articolo 1131 Codice Civile. Il condominio deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore.

AGEVOLAZIONI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP e ICP)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2021 sono state disposte azioni concrete di sostegno e incentivazione alle imprese con sede operativa all’interno del Centro Storico di Lanuvio, al fine di rilanciare la vocazione turistica e commerciale di quest’ultimo. In particolare tali azioni si concretizzano in agevolazioni inerenti l’IMU, la TARIP e il Canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP  e ICP). In riferimento a quest’ultimo è prevista la seguente agevolazione:

Il Comune di Lanuvio ha provveduto ad inserire all’art. 52 (riduzioni) del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) –  approvato con deliberazione n. 17 del 29/03/2021 –  il comma 13 bis che recita: “Riduzione del 50% per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nel Centro storico cittadino da imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Si ritengono esclusi i titolari di locali pubblici (inerenti la predetta concessione di suolo pubblico) nei quali sono istallati apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulps (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc. La presente agevolazione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. A tal fine, il “Centro storico cittadino” è individuato come segue: Via Alcide De Gasperi, Via Antonino Pio, Piazza Arch. Mattei, Via Capocroce, Via Centuripe, Piazza Centuripe, Vicolo Colonna, Piazza del Commercio, Via del torrione, Via della libertà, Via Elio Stillone, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Licinio Murena, Via Marcantonio Colonna, Via Marco Aurelio Commodo, Piazza Nicola Valentino, Vicolo P. Latini, Via Roma, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo, Via Stampiglia, Via Sulpicio Quirino, Largo Tempio di Ercole, Piazza Carlo Fontana, Piazza della Maddalena, Largo Vittime di Brescia, Via Cardinal Luigi Trombetta, Via Giuseppe Carrubba.

Maggiori informazioni nel relativo  regolamento

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di giunta comunale n. 58 del 23/04/2021