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Comune di Lanuvio

Cambio di residenza o abitazione, rimpatrio dall’estero

La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l’individuo vive con una certa stabilità e nel quale ha l’intenzione di stabilire la propria abitazione.

Per cambio di residenza si intende il trasferimento a Lanuvio con provenienza da un altro comune o dall’estero e relativa iscrizione anagrafica.

Per cambio di abitazione si intende, per chi è già residente a Lanuvio, il trasferimento ad un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale.

 

Destinatari del servizio

Cambio di Residenza

Tutti coloro che, provenienti dall’estero o da altri Comuni italiani o cancellati per irreperibilità accertata, abbiano stabilito la loro dimora abituale nella città di Lanuvio. Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere rese dall’interessato maggiorenne o da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. In caso di cambio di residenza di minore i responsabili sono i genitori, gli affidatari, i tutori.

Cambio di abitazione

Cittadini maggiorenni che già risiedono a Lanuvio che vogliono effettuare un cambiamento di abitazione nell’ambito del territorio comunale. Qualora il cambio di abitazione riguardi un intero nucleo familiare è necessaria la presenza di tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica, provvisti di documenti.

Rimpatrio

Il cittadino italiano proveniente dall’estero che intende stabilirsi a Lanuvio, dovrà presentare la dichiarazione anagrafica all’Ufficio di anagrafe del Comune (anche se diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l’indirizzo presso il quale intende assumere la residenza. Il cittadino verrà cancellato dall’AIRE e iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di Lanuvio, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all’Ufficiale d’anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio. Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta dovrà essere firmata da tutti i componenti maggiorenni. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Quando presentare la dichiarazione

La dichiarazione del cambio di residenza o abitazione può essere effettuata in qualsiasi momento dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.

Come presentare la dichiarazione

Per presentare la domanda è necessario compilare la “Dichiarazione di residenza” su modello ministeriale.

La Dichiarazione compilata, sottoscritta e completa degli allegati richiesti può essere, in alternativa:

  • presentata direttamente presso l’ufficio Anagrafe del Comune (vedi di seguito),
  • Inviata per via telematica all’indirizzo PEC segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it
  • Inviata per via telematica all’indirizzo email anagrafe@comune.lanuvio.rm.it
  • Inviata VIA FAX al numero 06/93789229
  • Presentata all’ufficio Protocollo dell’ente (PIANTO TERRA)  già compilata e firmata da tutti i componenti che fanno la richiesta, anche da terze persone

L’invio per via telematica può essere effettuato ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e del documento di identità, sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica ordinaria.

 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza.

Il richiedente deve compilare la Dichiarazione per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato A.

Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato B

I cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che chiedono l’iscrizione anagrafica dovranno esibire il passaporto o altro documento equipollente, specificando in quale Comune italiano sono iscritti A.I.R.E.

Gli appartenenti a comunità laiche o religiose dovranno presentare la dichiarazione del capo della convivenza nella quale si confermi la nuova residenza del richiedente nella collettività.

Tempi per l’iscrizione anagrafica

L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria, oppure avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento, se la dichiarazione viene trasmessa per posta ordinaria o via telematica. La residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta da parte del cittadino.

Tempi di verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica

Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di provenienza.

Ricorso

Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto di Roma nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’ufficiale di anagrafe.

Costo del servizio

Gratuito.

Avvertenze importanti

Tutti i documenti richiesti dovranno essere esibiti in originale.

I cittadini nati all’estero dovranno dichiarare il Comune italiano nel quale è stato trascritto il loro atto di nascita.

Il procedimento di cambio di residenza prevede l’aggiornamento della scheda elettorale e dell’indirizzo sul libretto di circolazione di veicoli intestati.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

 

Ufficio Anagrafe – orari

Amministrazion Trasparente

 

Modulistica

Richiesta di residenza

Allegato A

Allegato B

 

Riferimenti normativi

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi ed Accesso agli Atti, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22.04.2015

Circolare 9 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l’attuazione dell’art.5 del Decreto-legge 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge 35 del 4 aprile 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Decreto legge 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge 35 del 4 aprile 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa