I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall’1° aprile fino al 31 luglio.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
Requisiti
Per richiedere l’iscrizione è necessario:
• avere la cittadinanza italiana;
• godere dei diritti civili e politici;
• avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
• essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
• essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
• buona condotta morale.
Non possono chiedere l’iscrizione all’albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Per l’iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all’albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dalla sezione “Modulistica.
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Aggiornamento elenchi
1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’assise;
5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’assise.
Maggiori informazioni
Ministero di Grazia e Giustizia
Modulistica
Domanda di iscrizione all’albo dei giudici popolari
Normativa di riferimento
• Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
• L. n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
• L. n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.