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Comune di Lanuvio

Attestazione di soggiorno PERMANENTE cittadini UE

Destinatari del servizio

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria.

Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell’Unione.

Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure  per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.

Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Come richiedere l’attestazione

Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente occorre presentare domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.

Ufficio Anagrafe – orari

Amministrazion Trasparente

 

Costo del servizio

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull’attestazione.

Tempi per il rilascio

L’attestazione viene rilasciata contestualmente alla domanda laddove il cittadino UE vengo fornito di tutta la documentazione idonea.

Casi particolari

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 6.2.2007, n. 30

Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18.7.2007