Il Comune di Lanuvio ha istituito nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso, in esecuzione dell’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
A tale scopo nella seduta di Consiglio Comunale del 30/12/2019 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali, regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione. Pertanto le ipotesi ammesse per ottenere il contributo sono le seguenti:
a) RIAPERTURA sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi;
b) AMPLIAMENTO di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale;
c) Esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi.
La riapertura o l’ampliamento devono avvenire a partire dal 01/01/2020.
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
· dell’artigianato;
· del turismo;
· della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
· della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
· della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
· del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente:
– agli esercizi di vicinato con una superficie minore o uguale a 250 mq, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
– alle medie strutture di vendita con superficie maggiore di 250 mq e fino a 2500 mq, come disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
· gli esercizi di compro oro;
· le sale per scommesse;
· le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
· i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
· le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
Le domande per ottenere tale contributo possono essere presentate a partire dal 01/01/2020 e fino al 28/02/2020 esclusivamente via pec all’indirizzo segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it.
Il contributo sarà erogato nei limiti del fondo previsto dal Ministero dell’Interno e dello stanziamento in Bilancio del Comune di Lanuvio.
Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti chiamando il n. 06/93789254 oppure trasmettendo una email all’indirizzo: alessandro.garofolo@comune.lanuvio.rm.it
L’Ufficio Tributi, sito in Via Sforza Cesarini 24, è aperto nei giorni: Lunedì e Mercoledì la mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Allegato: richiesta contributo e dichiarazione