Imposta Municipale propria (IMU), in vigore dal 01/01/2020
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito la nuova Imposta municipale propria, in sostituzione dell’imposta Municipale propria (Imu) e della Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) istituite con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, in vigore dal 01/01/2020, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020.
Il versamento avviene in due rate:
– ACCONTO 16 giugno: prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
– SALDO 18 dicembre: rata a saldo calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/03/2023 sono state approvate le aliquote per l’anno 2023 di seguito riportate:
Terreni Agricoli (coltivati e non) |
esenti |
Abitazione Principale (solo categoria A1- A8 -A9 e una pertinenza per tipologia catastale C2,C6,C7) Detrazione € 200,00 |
6,0 ‰ |
Altri Immobili (abitazioni a disposizione, pertinenze eccedenti, negozi, studi ecc) (si rammenta che per le categorie D solo il 3‰ va al Comune mentre il 7,6 ‰ e’ riservato allo Stato) |
10,6 ‰ |
Aree fabbricabili |
10,4 ‰ |
Abitazioni concesse gratuitamente ai parenti fino al 1° grado in linea retta Alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzino come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché : – l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -il contratto di comodato sia registrato; -il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; -il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ( Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016). Si applica anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, in presenza di figli minori. |
8,5 ‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 |
1,0 ‰ |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) – fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
esenti |
Detrazione per abitazione principale |
€ 200,00 |
L’imposta è dovuta da chiunque possieda immobili (fabbricati e terreni fabbricabili).
L’imposta non è dovuta per l’abitazione principale o assimilata (salvo che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e per unità pertinenziali (cat. C2, C6 e C7) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria.
Con deliberazione n. 16 del 15/02/2021 la Giunta Comunale ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, confermando i criteri generali contenuti nel metodo di calcolo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 08/04/2008.
AGEVOLAZIONI IMU PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO
Aliquota agevolata IMU 2023 per immobili accatastati in categoria C1 o C3, locati a soggetti che esercitano attività di impresa, a condizione che il possessore RIDUCA IL CANONE DI LOCAZIONE IN ESSERE, come di seguito indicato:
i. Riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 0,00 ‰
ii. Riduzione del canone di locazione del 30%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 2 ‰;
iii. Riduzione del canone di locazione del 20%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 4 ‰;
iv. Riduzione del canone di locazione del 10%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 6 ‰;
Aliquota IMU 2023 pari allo 0,00 ‰ al possessore di immobili in categoria C1, C3 o A10, che stipulerà o avrà stipulato nel corso dell’anno 2022 un CONTRATTO DI LOCAZIONE finalizzato all’apertura di un’attività imprenditoriale nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi alla persona o al cittadino, dei servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, nonché il commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi di vicinato”) e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; Sono incluse anche le nuove sedi di attività già avviate.
Aliquota IMU 2023 pari all’8‰, per gli immobili di categoria C1 o C3 che costituiscono sede operativa di attività economiche per cui il soggetto giuridico che svolge l’attività corrisponde con il possessore dell’immobile. L’attività dovrà rientrare nelle categorie di artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi” di vicinato”) e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
La modulistica per richiedere le agevolazioni è scaricabile qui
Informazioni più dettagliate sono reperibili nella Deliberazione di C.C. n. 33 del 22/04/2022 e nella Deliberazione di C.C. n.20 del 29/05/2023, con la quale le agevolazioni sono state confermate anche per il 2023.
Per usufruire delle agevolazioni, il contribuente dovrà presentare dichiarazione Imu comprovante il possesso dei requisiti, entro il 30 giugno 2024.
Per conoscere la rendita catastale occorre munirsi di Codice Fiscale, foglio e particella (verificabili sull’atto di acquisto) relativi ai propri immobili e accedere al sito dell’Agenzia del Territorio:
Agenzia del Territorio – Calcolo Rendita Catastale
Acquisita la rendita catastale dell’immobile è possibile calcolare l’importo dell’IMU per il Comune di Lanuvio e stampare il modello F24 per il relativo pagamento.
Il codice catastale del Comune di Lanuvio è C767.
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Il termine per le dichiarazioni IMU per l’anno 2023 è fissato invece al 30 giugno 2024.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello approvato dal M.E.F. con decreto del 29/07/2022 scaricabile al seguente link