L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Destinatari del Servizio
I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di:
- figli minori
- figli, anche maggiorenni, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,
saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Con l’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale,
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
– attribuzione assegno periodico
– la sua revoca
– la sua revisione quantitativa.
NON potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
– la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
– la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Modalità di richiesta
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento, muniti del proprio documento di identità in corso di validità e della Dichiarazione di separazione/divorzio compilata da ciascuna delle parti.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
oppure
• residenza di uno dei coniugi.
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta dei due coniugi, li invita a comparire innanzi a sé, previo appuntamento (SEMPRE IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:00) per la firma dell’accordo.
I coniugi una volta apposta la prima firma verranno riconvocati dall’Ufficiale di Stato Civile per la cosidetta conferma dell’arccordo NON PRIMA che siano trascorsi 30 giorni.
Ufficio Anagrafe – orari
Costi
Per separazione personale o divorzio effettuare versamento di Euro 16,00 (sedici/00) mediante pago PA raggiungibile sul sito istituzionale di questo ente nelle sezioni:
servizi on-line – pago PA – servizi demografici
– Separazione
Ambito: Servizi demografici
Tipo modulo di pagamento: Separazioni
Causale: Pagamento Separazioni, Divorzio
indicando nelle informazioni aggiuntive: SEPARAZIONE PERSONALE Oppure DIVORZIO
Tempi
Tempi medi
Per gli adempimenti successivi, 120 giorni dalla data di conferma dell’accordo.
Modulistica
Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162