MENU

Comune di Lanuvio

Separazione e divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Destinatari del Servizio

I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di:

  • figli minori
  • figli, anche maggiorenni, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,

saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

Con l’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:

  • sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale,

 

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

– attribuzione assegno periodico

– la sua revoca

– la sua revisione quantitativa.

NON potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:

– la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)

– la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.

La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Modalità di richiesta

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento, muniti del proprio documento di identità in corso di validità e della Dichiarazione di separazione/divorzio compilata da ciascuna delle parti.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
oppure
• residenza di uno dei coniugi.

L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta dei due coniugi, li invita a comparire innanzi a sé, previo appuntamento (SEMPRE IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:00) per la  firma dell’accordo.

I coniugi una volta apposta la prima firma verranno riconvocati dall’Ufficiale di Stato Civile per la cosidetta conferma dell’arccordo NON PRIMA che siano trascorsi 30 giorni.

Ufficio Anagrafe – orari

Amministrazione Trasparente

Costi

Per separazione personale o divorzio effettuare versamento di Euro 16,00 (sedici/00) mediante pago PA raggiungibile sul sito istituzionale di questo ente nelle sezioni:
servizi on-line – pago PA – servizi demografici
– Separazione
Ambito: Servizi demografici
Tipo modulo di pagamento: Separazioni
Causale: Pagamento Separazioni, Divorzio
indicando nelle informazioni aggiuntive: SEPARAZIONE PERSONALE  Oppure DIVORZIO

Tempi

Tempi medi
Per gli adempimenti successivi, 120 giorni dalla data di conferma dell’accordo.

 

Modulistica

Dichiarazione di separazione/divorzio

 

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162