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Comune di Lanuvio

Celebrazione del matrimonio in Comune

I matrimoni civili possono essere celebratidal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni.

Le sedi di proprietà del Comune per la celebrazione del matrimonio civile sono:

  • La Casa Comunale (AULA DEL CONSIGLIO I° PIANO)
  • Salone delle Colonne presso VILLA SFORZA CESARINI
  • Esterno del PARCO di VILLA SFORZA CESARINI

Eseguite le pubblicazioni sarà rilasciato il certificato (da presentare alla parrocchia in caso di matrimonio oncordatario o al ministro di culto in caso di matrimonio non cattolico), e dal 4° giorno successivo alle pubblicazioni, i futuri sposi hanno a disposizione 180 giorni per contrarre matrimonio secondo il rito prescelto.

Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.

Ci si può sposare anche in un Comune diverso da quello in cui si risiede esprimendo tale volontà all’Ufficiale dello Stato Civile per iscritto e indicando il Comune dove si intende contrarre matrimonio ed i motivi di tale scelta.

Costi e Giorni di celebrazione

I giorni per poter celebrare i matrimoni civili nel Comune di Lanuvio sono i seguenti:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, di pomeriggio nella fascia oraria 15.00 – 17.30.

Sono sospese le celebrazioni dei matrimoni con rito civile nelle giornate coincidenti con le festività nazionali, civili e religiose e con la ricorrenza del Santo Patrono.

Gli importi da corrispondere, a titolo di rimborso spese, per la celebrazione dei matrimoni civili, sono  i seguenti:

Celebrazione nella Sala del Consiglio Comunale:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, di pomeriggio nella fascia oraria 15.00 – 17.30

tariffa da pagare:
RESIDENTI: € 100
NON RESIDENTI: € 250

Celebrazione presso Villa Sforza Cesarini (Esterno e interno):
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, di pomeriggio nella fascia oraria 15.00 – 17.30,

tariffa da pagare:
RESIDENTI: € 250
NON RESIDENTI: € 400

Regime patrimoniale

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

  • all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;

  • al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI  (art. 159 C.C.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.

Ufficio Anagrafe – orari

Amministrazion Trasparente