Che cos’è e come funziona
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi.
Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi
territoriali (es. centri per l’impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti noprofit.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a
svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.).
Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.
Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti
requisiti familiari in presenza di una delle seguenti condizioni:
- un componente di minore età;
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
- una donna in stato di gravidanza;
- un componente che abbia compiuto 55 anni e sia in stato di disoccupazione.
requisiti economici: il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
-un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
– un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti , etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
– non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
– non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
– non possieda imbarcazioni da diporto.
Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.
Si ricorda che, in via generale, l’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro).
L’ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie.
Per determinarne l’ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l’ISR come sopra specificato.
La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall’ammontare annuo dell’assegno sociale mensilizzato incrementato del 10%).
La legge di stabilità per il 2018 (articolo 1, comma 194 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha ulteriormente specificato tale meccanismo di calcolo. Infatti, nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Diversamente, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo all’atto di definizione del procedimento, la mensilità non viene considerata utile ai fini del numero di mesi per i quali si
ha diritto alla prestazione.
Numero componenti | Soglia di riferimento in sede di prima applicazione | Beneficio massimo mensile |
1 | € 2.250,00 | € 187,50 |
2 | € 3.532,50 | € 294,38 |
3 | € 4.590,00 | € 382,50 |
4 | € 5.535,00 | € 461,25 |
5 | € 6. 412,50 | € 534,37 |
6 o più | € 6.477,90 | € 539,82 |
Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.
Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l’intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l’accesso al ReI (ad es. attività lavorativa avviata l’anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI – Com della presente domanda.
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI – Com, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.
Il modello ReI – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell’anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il me se di gennaio.
Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità.
Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.
Coloro che presentano la domanda di ReI nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio.
Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).