L’Anci, sul portale SGAte, ha ricordato che con l’art. 5.3bis del TIBEG (Allegato A alla Delibera 402/2013/R/com e s.m.i) è stata confermata in modo permanente la disciplina che permette ai cittadini di presentare la domanda di rinnovo del bonus entro il 28 febbraio di ogni anno qualora il periodo di agevolazione in corso scada il 31 gennaio o il 28 febbraio.
Questa possibilità, che costituisce una deroga alla regola ordinaria che prevede che la domanda di rinnovo vada presentata entro l’undicesimo mese dell’agevolazione in scadenza, consente di rinnovare la certificazione ISEE necessaria per attestare la condizione di disagio economico (dal momento che l’attestazione ISEE scade sempre il 15 gennaio di ogni anno).
Si precisa che quanto sopra si applica anche al bonus idrico in virtù di quanto previsto dall’articolo 4.1bis del TIBSI (che stabilisce che la richiesta di rinnovo deve essere presentata secondo quanto definito dall’articolo 5 del TIBEG).