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Comune di Lanuvio

IMU 2023- scadenza seconda rata (saldo)18 dicembre

IL 18 DICEMBRE 2023 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA 2° RATA DI SALDO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. 160/2019) PER L’ANNO 2023.
Il versamento è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote e detrazioni applicabili all’anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/03/2023 e di seguito riportate:

Terreni Agricoli (coltivati e non) esenti
Abitazione Principale
(solo categoria A1- A8 -A9 e una pertinenza per tipologia catastale C2,C6,C7) Detrazione 200,00
6,0 ‰
Altri Immobili (abitazioni a disposizione, pertinenze eccedenti, negozi, studi ecc)
(si rammenta che per le categorie D solo il 3‰ va al Comune mentre il 7,6 ‰e’ riservato allo Stato)
10,6 ‰
Aree fabbricabili 10,4 ‰
Abitazioni concesse gratuitamente ai parenti fino al 1° grado in linea retta
Alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzino come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; -il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016). Si applica anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
8,5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 1,0 ‰

Con la Legge del 29/12/2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023) è stata inserita l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art.1 commi 81-82). L’agevolazione è valida a condizione che si sia presentata una denuncia circa lo stato di occupazione abusiva alle autorità competenti e che sia stata avviata una procedura penale. Rimane onere del contribuente, al fine della fruizione della suddetta agevolazione, presentare una comunicazione, in via telematica, nelle modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nel momento della cessazione del diritto di fruizione.

Con deliberazione n. 16 del 15/02/2021 La Giunta comunale ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
L’imposta è dovuta da chiunque possieda immobili (fabbricati e terreni fabbricabili). L’imposta non è dovuta per l’abitazione principale o assimilata (salvo che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e per unità pertinenziali (cat. C2, C6 e C7) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria.
Ai sensi dell’art.1, comma 751 della Legge n. 160/2019 sono esonerati dal pagamento, a partire dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (BENI MERCE) purché non siano in ogni caso locati.
Con la L. n. 234/2021 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia.
PER USUFRUIRE DI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, OVE NECESSARIO, IL CONTRIBUENTE DOVRA’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL 30 GIUGNO 2024.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale www.comune.lanuvio.rm.it, dove è disponibile l’applicativo informatico “CALCOLO IMU 2023” per la compilazione automatica e la stampa del modello F24.

AGEVOLAZIONI IMU PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO (deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2021 e n. 33 del 22/04/2022 e del 29/05/2023)
 Aliquota agevolata Imu 2023 per i possessori di immobili di categoria C1 o C3, locati a soggetti che esercitano attività d’impresa, che ne riducano il canone di locazione come di seguito indicato:
i. Riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a
0,00 ‰ ii. Riduzione del canone di locazione del 30%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 2 ‰; iii.Riduzione del canone di locazione del 20%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 4 ‰; iv.Riduzione del canone di locazione del 10%: aliquota Imu da applicare per l’anno 2023 pari a 6 ‰;
 Aliquota Imu 2023 pari allo 0,00 ‰ al possessore di immobili in categoria C1, C3 o A10, che stipulano nell’anno un contratto di locazione finalizzato all’apertura di un’attività imprenditoriale nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi alla persona o al cittadino, dei servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, nonché il commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi di vicinato”) e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
 Aliquota Imu 2023 pari all’8‰, per gli immobili di categoria C1 o C3 che costituiscono sede operativa di attività economiche per cui il soggetto giuridico che svolge l’attività corrisponde con il possessore dell’immobile e l’attività rientri nelle categorie di artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi” di vicinato”) e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Si ricorda ai contribuenti che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per relativa all’anno d’imposta 2023 è fissato al 30/06/2024 dalla L.160/2019 art.1 comma 769. Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello approvato dal M.E.F. con decreto del 29/07/2022.
È possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Lanuvio al numero 06-93789255/93789254 email: tributi@comune.lanuvio.rm.it pec: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it
Il codice catastale del Comune di Lanuvio è C767.
Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

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