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Comune di Lanuvio

Ordinanza per la pulizia di terreni, fronti stradali, canali di scolo

Ai proprietari, conduttori o fruenti di terreni è fatto obbligo

1. di provvedere periodicamente e con continuità, durante l’intero anno solare e, in particolare, durante il periodo estivo, al taglio dell’erba e della vegetazione in genere, alla rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione propagazione di incendi;

2. di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell’erba e di piante infestanti, mediante il taglio e la rimozione e regolare smaltimento delle stesse, con divieto assoluto dell’uso di diserbanti;

3. la costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante, con la conseguente rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio e delle potature, nonché dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

 

4. di predisporre le necessarie recinzioni, i canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l’igiene pubblica e per l’ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle relative opere, ove previsto, è necessario dotarsi delle opportune e necessarie autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia edilizia;

 

5. di conservare i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi.

 

Ove detti lavori non vengano eseguiti il Comune di Lanuvio provvederà

all’esecuzione delle opere addebitando al proprietario stesso le spese di intervento, per le violazioni ai punti 1, 4 e 5, all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di:

€ 250,00, per lotto di terreno fino a complessivi mq 1.500

€ 350,00, per appezzamento di terreno superiori a mq 1.500

per le violazioni di cui ai punti 2 e 3, che comportino intralcio alla libera circolazione, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 a € 680,00

 

Il Servizio Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza pubblica sono incaricati delle attvità di controllo e dell’esecuzione del provvedimento.

 

Allegati

Ordinanza 96-2017